Superata la soglia del 2023 ecco che hanno inizio le numerose novità del Superbonus messe in atto dal nuovo governo Meloni e che vede tra i suoi primi cambiamenti la modifica dell’aliquota: escludendo alcune determinate condizioni passerà dal 110% al 90%. Ecco di seguito i dettagli della nuova riforma a partire da questo nuovo anno 2023:
Per i condomini, le persone fisiche proprietarie o comproprietarie di edifici composti fino a 4 unità immobiliari, le Associazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e le Onlus la detrazione del superbonus sarà del 110% solo nel caso in cui per le spese nel 2023:
- la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata tenuta tra il 19 e il 24 novembre 2022;
- la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l’assemblea che ha approvato l’esecuzione dei lavori è stata tenuta entro il 18 novembre 2022;
- la richiesta di intervento di demolizione e ricostruzione degli edifici e l’istanza per acquisire il titolo abilitativo è stata presentata entro il 31 dicembre 2022.
Nel caso in cui le spese siano state sostenute in periodi diversi, la detrazione sarà la seguente:
- del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- del 90% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
- del 70% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024;
- del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per gli edifici unifamiliari la detrazione del superbonus sarà garantita al 110% qualora le spese siano avvenute:
- fino al 30 giugno 2022, se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023;
- fino al 31 marzo 2023, se i lavori sono iniziati prima del 1° gennaio 2023 e raggiunto un intervento complessivo del 30% entro il 30 settembre 2022;
- se i lavori sono iniziati nel 2023 la detrazione sarà del 90% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, a condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento, calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente, dal contribuente e dal coniuge/soggetto legato da unione civile/convivente/familiare per un coefficiente che varia a seconda della composizione del nucleo familiare (1 per il solo contribuente, 1 + 1 per un secondo familiare convivente, 1 + 0,5 per un familiare a carico, 1 + 1 per 2 familiari a carico, 1 + 2 per 3 o più familiari a carico) e che non superi i 15.000 euro.
Nota positiva per le zone terremotate e per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, in quanto la detrazione del superbonus rimarrà al 110% fino al 2025 per gli interventi su immobili di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o in comodato d’uso gratuito, appartenenti alle categorie catastali B/1, B/2 e D/4.
Anche per gli IACP (Istituti Autonomi per le Case Popolari) e gli enti equivalenti, inclusi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio e dalle cooperative a proprietà indivisa, la detrazione del superbonus continuerà ad essere del 110% per le spese sostenute:
- entro il 30 giugno 2023;
- entro il 31 dicembre 2023 qualora entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo.
Di questo tema si parlerà ampiamente durante la prossima edizione del SED, in programma a Caserta dall’11 al 13 maggio 2023.